IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale nr.2017/01059 del 06/07/2017 inerente la regolamentazione del Giardino “MIMMO BUCCI” ubicato alla via Don Bosco, area delimitata e recintata ma aperta alla pubblica fruibilità per una fascia oraria delimitata della giornata e senza presidio fisso ai varchi di accesso;
CONSIDERATO che con il predetto provvedimento sono state già statuite le seguenti norme comportamentali anche in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti:
1. Divieto di accesso e circolazione di veicoli a motore di qualsiasi genere.
2. Divieto di accensione di fuochi di artificio, petardi e fuochi di qualsiasi genere.
3. Divieto di circolazione di cani senza guinzaglio e senza museruola e con obbligo della raccolta delle deiezioni canine; nelle aree gioco è comunque tassativamente vietato l’accesso ai cani.
4. Divieto di danneggiare, scrivere sulle strutture con qualsiasi strumento, imbrattare giochi o elementi di arredo; calpestare le aiuole fiorite e i siti erbosi delimitati; eliminare, danneggiare, tagliare e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi; abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio etc- ed ulteriori divieti di cui al Programma di conduzione, manutenzione e tutela del patrimonio verde urbano approvato con Del. GM 791/2011 – art 9 “Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici” – Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi.
5. Divieto di praticare esercizi e giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni etc. ) che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all’interno dell’area adibita a parco;
6. Divieto di compiere qualsiasi attività in contrasto con la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi (arrampicarsi su pali, panchine ecc., danneggiare o imbrattare, etc.).
7. L’apertura e la chiusura del Parco è regolamentata con orario 8-21 limitando l’accesso al pubblico esclusivamente in questa fascia oraria.
CONSIDERATO altresì che l’utenza che frequenta giornalmente il giardino , in questo periodo di vigenza dell’Ordinanza di cui in premessa, ha evidenziato al necessità di ampliare la fascia oraria di apertura del Giardino prolungando la fascia serale almeno fino alle ore 23,00;
DATO ATTO che la fruibilità di tali luoghi di aggregazione sociale (come anche la Piazze, i giardini e i parchi pubblici) può essere regolamentata anche in funzione delle esigenze rappresentate dalla comunità o dalla collettività che di solito li frequenta, al fine di aumentare le occasioni di incontro e socializzazione dei cittadini in luoghi condivisi;
RICHIAMATE tutte le considerazioni e riferimenti normativi e regolamentari già contenuti nella precedente ordinanza sindacale nr.2017/01059 del 06/07/2017 e confermato il contenuto prescrittivo dello stesso provvedimento con eccezione della previsione inerente l’apertura e la chiusura del Parco che viene ora regolamentata con orario 8-23, limitando l’accesso al pubblico esclusivamente in questa fascia oraria